Art. 3
Costi sostenuti dagli operatori
In vigore dal 13 giu 2024
Costi sostenuti dagli operatori
1. Nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione, dai gestori degli impianti GNL o da altri soggetti regolamentati, compresi, ove applicabile, i gestori dello stoccaggio sotterraneo del gas, le autorità di regolazione ai sensi dell'articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944 e del capo X della direttiva (UE) 2024/1788 tengono conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati per rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, nella misura in cui corrispondono a quelli di un soggetto regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile e sono trasparenti.
I costi unitari di investimento di cui al paragrafo 2 possono essere utilizzati dalle autorità di regolazione per confrontare i costi sostenuti dai gestori.
2. Ogni tre anni l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) stabilisce e rende pubblici una serie di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla quantificazione, al monitoraggio, alla comunicazione, alla verifica e alla riduzione delle emissioni di metano, anche provenienti da fuoriuscite, rilascio o combustione in torcia, in progetti comparabili.
Le autorità di regolazione competenti di cui al paragrafo 1 e i soggetti regolamentati pertinenti forniscono all'ACER tutti i dati necessari per il raffronto di cui al primo comma del presente paragrafo.
Storico versioni
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