Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 13 giu 2024
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, obblighi di riparazione e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. Il presente regolamento stabilisce anche le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza per quanto riguarda le emissioni di metano. 2.   Il presente regolamento si applica: a) alla ricerca e alla coltivazione di petrolio e gas fossile, come pure alla raccolta e al trattamento del gas fossile; b) ai pozzi inattivi, ai pozzi tappati temporaneamente e ai pozzi tappati permanentemente e abbandonati; c) al trasporto e alla distribuzione del gas naturale, eccetto i sistemi di misurazione presso i punti di consumo finale e le parti delle linee di servizio tra la rete di distribuzione e il sistema di misurazione ubicate nella proprietà dei clienti finali, nonché allo stoccaggio sotterraneo e alle operazioni nei terminali e negli impianti del GNL; e d) alle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto attive, alle miniere di carbone sotterranee chiuse e alle miniere di carbone sotterranee abbandonate. 3.   Il presente regolamento si applica anche alle emissioni di metano che si verificano al di fuori dell'Unione per quanto riguarda il petrolio greggio, il gas naturale e il carbone immessi sul mercato dell'Unione di cui al capo 5.
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