Art. 6

Ispezioni

In vigore dal 13 giu 2024
Ispezioni 1.   Le ispezioni comprendono ispezioni di routine per i gestori e i gestori di miniere e ispezioni straordinarie per i gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori, come stabilito al presente articolo. 2.   Le ispezioni includono, se del caso, controlli in loco o audit sul campo, l'esame della documentazione e delle registrazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il rilevamento e la misurazione delle emissioni di metano, nonché qualsiasi azione di seguito intrapresa da o per conto delle autorità competenti per verificare e promuovere la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. Se un'ispezione ha individuato una violazione grave del presente regolamento, le autorità competenti emanano, nel contesto della relazione di cui al paragrafo 5, la notifica delle azioni correttive che devono essere intraprese dal gestore, dall'impresa, dal gestore della miniera o dall'importatore e in cui sono fissate scadenze chiare per tali azioni. In alternativa, le autorità competenti possono decidere di incaricare il gestore, l’impresa, il gestore della miniera o l’importatore di sottoporre all’autorità competente interessata per l'approvazione di una serie di azioni correttive per affrontare le violazioni gravi individuate entro un mese dalla data in cui si è conclusa l’ispezione. Tali azioni sono incluse nella relazione di cui al paragrafo 5. 3.   La prima ispezione di routine è completata entro il 5 maggio 2026. Dopo la prima ispezione di routine, le autorità competenti stilano i programmi delle ispezioni di routine sulla base di una valutazione del rischio. L’autorità competente può decidere in merito alla portata e alla frequenza delle ispezioni di routine, sulla base di una valutazione dei rischi associati a ciascun sito quali il rischio ambientale, compreso l’impatto cumulativo di tutte le emissioni di metano come inquinante, la sicurezza umana e i rischi per la salute, nonché eventuali violazioni individuate del presente regolamento. Il periodo che intercorre tra le ispezioni non supera i tre anni. Se un’ispezione ha individuato una violazione grave del presente regolamento, l’ispezione successiva ha luogo entro 10 mesi. 4.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le autorità competenti effettuano ispezioni straordinarie per: a) indagare in merito a reclami motivati di cui all' e a casi di non conformità il prima possibile dopo la data in cui esse vengono a conoscenza di tali reclami o non conformità, e non oltre 10 mesi dopo tale data; b) garantire, laddove le autorità competenti lo ritengano pertinente, che le riparazioni di fuoriuscite o le sostituzioni di componenti siano state effettuate conformemente all' e che le misure di mitigazione siano state attuate conformemente agli ; c) garantire la conformità qualora sia stata concessa una deroga a norma dell', paragrafo 5; d) verificare, se ritenuto pertinente dalle autorità competenti, il rispetto del presente regolamento da parte delle imprese e degli importatori. 5.   Dopo ogni ispezione, le autorità competenti preparano una relazione che espone la base giuridica dell'ispezione, le fasi procedurali seguite, le risultanze e le raccomandazioni relative alle ulteriori azioni da intraprendere da parte del gestore, dell'impresa, del gestore della miniera o dell'importatore, e include scadenze per la loro attuazione. Se del caso, le autorità competenti possono preparare una relazione riguardante molteplici ispezioni di attivi, siti o componenti dello stesso gestore, della stessa impresa, dello stesso gestore della miniera o dello stesso importatore, a condizione che tali ispezioni siano effettuate prima dell'ispezione periodica successiva. La relazione è notificata al gestore, all'impresa, al gestore della miniera o all'importatore in questione e resa pubblica entro due mesi dalla data dell'ispezione. Se l'ispezione è avviata in seguito a un reclamo presentato in conformità dell', le autorità competenti informano il reclamante non appena la relazione è pubblica. La relazione è resa pubblica dalle autorità competenti conformemente alla direttiva 2003/4/CE. Se le informazioni sono state omesse per uno o più motivi di cui all' di tale direttiva, le autorità competenti indicano nella relazione il tipo di informazioni che sono state omesse e il motivo della loro omissione. 6.   Se dalla relazione di cui al paragrafo 5 si evince il mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento da parte di un gestore, di un'impresa, di un gestore della miniera o di un importatore, questi intraprende tutte le azioni necessarie per rendere le sue operazioni conformi al presente regolamento. Le azioni sono intraprese senza indugio entro il termine fissato dalle autorità competenti. 7.   Gli Stati membri possono concludere accordi formali con pertinenti istituzioni, organi e organismi dell'Unione o con altri Stati membri o con altre organizzazioni intergovernative o altri organismi pubblici adeguati, se disponibili, per la messa a disposizione di competenze specialistiche al fine di sostenere le loro autorità competenti nello svolgimento dei compiti attribuiti loro dal presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, un'organizzazione intergovernativa o un organismo pubblico non sono ritenuti adeguati se la loro obiettività può essere compromessa da un conflitto d'interessi.
Storico versioni

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