Art. 7

Reclami

In vigore dal 13 giu 2024
Reclami 1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare reclamo per iscritto alle autorità competenti in merito a una potenziale violazione del presente regolamento da parte di un gestore, un'impresa, un gestore di miniere o un importatore. 2.   Il reclamo è debitamente motivato e contiene prove sufficienti dell’asserita violazione. 3.   Se risulta evidente che il reclamo non fornisce prove sufficienti per giustificare un'indagine, le autorità competenti informano il reclamante, entro un lasso di tempo ragionevole e comunque non superiore a due mesi dalla ricezione del reclamo, dei motivi della loro decisione di non avviare un'indagine. Il presente paragrafo non si applica qualora i reclami che non sono sufficientemente motivati siano presentati ripetutamente e per tale motivo ritenuti abusivi dalle autorità competenti. 4.   Fatti salvi il paragrafo 3 e il diritto nazionale applicabile, le autorità competenti tengono informato il reclamante delle fasi della procedura e, se del caso, lo informano in merito alle possibilità alternative di ricorso, come la facoltà di adire gli organi giurisdizionali nazionali o di avvalersi di qualsiasi altra procedura di reclamo nazionale o internazionale. 5.   Fatto salvo il diritto nazionale applicabile e sulla base di procedure comparabili, le autorità competenti stabiliscono e rendono pubblici i termini indicativi entro i quali deliberare sui reclami.
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Reclami (Art. 7 Regolamento (UE) 2024/1787) — Testo vigente | Portale Normativo