Art. 31

Strumento di monitoraggio mondiale del metano e meccanismo di reazione rapida

In vigore dal 13 giu 2024
Strumento di monitoraggio mondiale del metano e meccanismo di reazione rapida 1.   Entro il 5 agosto 2026 la Commissione istituisce uno strumento di monitoraggio mondiale del metano basato su dati satellitari e sul contributo di vari fornitori e servizi di dati certificati, compresa la componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696. A tal fine la Commissione può ricorrere a strumenti o quadri internazionali esistenti, se disponibili. Lo strumento di monitoraggio mondiale del metano è reso pubblico e fornisce aggiornamenti regolari almeno sul verificarsi, sull'entità e sull'ubicazione degli eventi ad alte emissioni di metano da fonti di energia all'interno o all'esterno dell'Unione. 2.   Entro il 5 febbraio 2026 la Commissione istituisce un meccanismo di reazione rapida per affrontare gli eventi ad alte emissioni. La Commissione notifica tempestivamente qualsiasi evento ad alte emissioni rilevato allo Stato membro o al paese terzo sotto la cui giurisdizione si è verificato l'evento, secondo il caso. Ove possibile la Commissione notifica anche il produttore connesso alla fonte o all'insieme di fonti collegate che emettono metano. La notifica comprende una richiesta di fornire tempestivamente informazioni supplementari sull'evento ad alte emissioni e sulle misure correttive adottate o di cui si prevede l'adozione al fine di attenuare l'impatto dell'evento o fermarlo, inclusa la tempistica per la realizzazione delle misure. La Commissione prende tutti i contatti necessari per ottenere e verificare le informazioni ricevute in relazione all'evento, anche, se del caso, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti. A tal fine la Commissione può ricorrere a strumenti o quadri internazionali esistenti, se disponibili. 3.   La Commissione propone l'avvio, a nome dell'Unione, di dialoghi bilaterali con i paesi terzi da cui l'Unione importa petrolio greggio, gas naturale o carbone, al fine di istituire un quadro per lo scambio di informazioni e un sistema di rilevamento precoce e di allarme per rilevare il verificarsi di eventi ad alte emissioni e avvertirsi reciprocamente a tale proposito e in relazione alle misure correttive adottate o da adottare per prevenire o fermare tali eventi. Detti dialoghi mirano inoltre a individuare modi per accelerare la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e, se del caso, possono offrire l'opportunità di scambiare migliori pratiche e consigli relativamente all'introduzione di misure di monitoraggio, comunicazione, verifica e riduzione equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento. La Commissione non propone di avviare dialoghi bilaterali con paesi terzi nel caso in cui ciò eluderebbe le misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 215 TFUE relativamente all'importazione di petrolio greggio, gas naturale e carbone. 4.   Sulla base del monitoraggio effettuato nel contesto dei dialoghi di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla notifica degli eventi ad alte emissioni, all'attuazione di misure correttive nell'Unione e nei paesi terzi da cui l'Unione importa petrolio greggio, gas naturale o carbone e al possibile impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione e nazionale. 5.   Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva (UE) 2016/943.
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