Art. 29

Intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone

In vigore dal 13 giu 2024
Intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone 1.   Entro il 5 agosto 2028 e successivamente ogni anno, per i contratti di fornitura conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente a tale data, i produttori dell'Unione e, a norma dell', paragrafo 1, gli importatori comunicano alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione, calcolata secondo la metodologia stabilita in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. Per i contratti di fornitura conclusi prima del 4 agosto 2024, i produttori dell'Unione e, a norma dell', paragrafo 1, gli importatori compiono ogni ragionevole sforzo per comunicare alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione, calcolata secondo la metodologia stabilita in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. Dal 5 agosto 2028 i produttori e gli importatori dell'Unione che immettono sul mercato dell'Unione petrolio greggio, gas naturale e carbone riferiscono annualmente alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti in merito ai risultati di tali sforzi. 2.   Entro il 5 agosto 2030 e successivamente ogni anno, i produttori e gli importatori dell’Unione che immettono sul mercato dell’Unione petrolio greggio, gas naturale e carbone nel quadro di contratti di fornitura conclusi o rinnovati dopo il 5 agosto 2030 dimostrano alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti che l’intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell’Unione, calcolata secondo la metodologia stabilita in conformità del paragrafo 4, è inferiore ai valori massimi di intensità di metano stabiliti in conformità del paragrafo 6 per promuovere le riduzioni delle emissioni globali di metano per tali prodotti. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri proteggono la riservatezza delle informazioni ricevute dai produttori e dagli importatori dell’Unione a norma del presente articolo, in conformità del diritto dell’Unione. Le autorità competenti trasmettono tali informazioni alla Commissione, che ne protegge la riservatezza, in conformità del diritto dell’Unione. 4.   Entro il 5 agosto 2027 la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell' per integrare il presente regolamento definendo la metodologia di calcolo, al livello del produttore, dell'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione. Tale metodologia tiene conto dei diversi processi di produzione e delle condizioni del sito, nonché delle metodologie e migliori pratiche internazionali esistenti per il calcolo dell'intensità di metano. Tale metodologia è non discriminatoria ed è fondata su criteri trasparenti e oggettivi. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione ne informa il gruppo di coordinamento per il petrolio, il gruppo di coordinamento del gas, il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e altri portatori di interessi pertinenti. 5.   Entro il 5 agosto 2029 la Commissione valuta l'impatto potenziale di vari livelli di valori massimi di intensità di metano associati al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone immessi sul mercato dell'Unione al livello del produttore e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione include una valutazione della potenziale riduzione delle emissioni di metano a livello mondiale, dell'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione e nazionale e sulla competitività dell'economia dell'Unione, come anche delle potenziali distorsioni del mercato a livello mondiale e regionale. Tale relazione include altresì una valutazione del mercato per quanto riguarda l'intensità di metano delle forniture attuali e future all'Unione fino al 2049, mediante sia contratti a lungo termine che acquisti puntuali. Tale valutazione analizza la situazione per Stato membro, tenendo conto degli impegni contrattuali assunti prima del 4 agosto 2024, delle capacità delle infrastrutture energetiche e dei potenziali vincoli. 6.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 5 e di criteri oggettivi, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell' per integrare il presente regolamento definendo i valori massimi di intensità di metano associati al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone immessi sul mercato dell'Unione al livello del produttore. Tali atti delegati sono coerenti con la metodologia di calcolo dell'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione, definita in conformità del presente articolo. Tali atti delegati specificano altresì diverse classi di intensità di metano per il petrolio greggio, il gas naturale e il carbone. Detti valori massimi di intensità di metano sono determinati separatamente per il petrolio greggio, il gas naturale e il carbone e comprendono la classe o le classi con le prestazioni migliori. Tali valori massimi di intensità di metano e classi di intensità di metano tengono conto delle differenze in termini di fonti, processi produttivi e condizioni del sito e sono fissati a livelli che promuovono la riduzione delle emissioni di metano a livello mondiale relativamente al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone immessi sul mercato dell'Unione, preservando al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione e nazionale, garantendo una distribuzione equilibrata dei volumi di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione come anche un trattamento non discriminatorio, e proteggendo la competitività dell'economia dell'Unione.
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