Art. 23

Comunicazione di eventi di rilascio e di eventi di combustione in torcia

In vigore dal 13 giu 2024
Comunicazione di eventi di rilascio e di eventi di combustione in torcia 1.   Dal 1o gennaio 2025, i gestori delle stazioni di drenaggio notificano alle autorità competenti tutti gli eventi di rilascio e tutti gli eventi di combustione in torcia con un livello di efficienza di distruzione e rimozione fin dalla progettazione inferiore al 99 %: a) causati da un'emergenza o da malfunzionamento; b) che hanno luogo inevitabilmente a causa della manutenzione del sistema di drenaggio. Tale notifica è effettuata conformemente all'allegato VII, senza indugio dopo l'evento e al più tardi entro 48 ore dall'inizio dell'evento o dal momento in cui il gestore ne è venuto a conoscenza. 2.   Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione su base annuale e conformemente all', paragrafo 4, le informazioni che sono state presentate loro a norma del presente articolo.
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Comunicazione di eventi di rilascio e di eventi di combustione in torcia (Art. 23 Regolamento (UE) 2024/1787) — Testo vigente | Portale Normativo