Art. 23
Comunicazione di eventi di rilascio e di eventi di combustione in torcia
In vigore dal 13 giu 2024
Comunicazione di eventi di rilascio e di eventi di combustione in torcia
1. Dal 1o gennaio 2025, i gestori delle stazioni di drenaggio notificano alle autorità competenti tutti gli eventi di rilascio e tutti gli eventi di combustione in torcia con un livello di efficienza di distruzione e rimozione fin dalla progettazione inferiore al 99 %:
a)
causati da un'emergenza o da malfunzionamento;
b)
che hanno luogo inevitabilmente a causa della manutenzione del sistema di drenaggio.
Tale notifica è effettuata conformemente all'allegato VII, senza indugio dopo l'evento e al più tardi entro 48 ore dall'inizio dell'evento o dal momento in cui il gestore ne è venuto a conoscenza.
2. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione su base annuale e conformemente all', paragrafo 4, le informazioni che sono state presentate loro a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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