Art. 17
Requisiti in materia di efficienza della combustione in torcia
In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti in materia di efficienza della combustione in torcia
1. In sede di costruzione, sostituzione o riqualificazione totale o parziale di un sito, oppure in sede d'installazione di camini di torcia o altri dispositivi di combustione, i gestori installano soltanto camini di torcia o dispositivi di combustione dotati di autoaccensione o bruciatore pilota continuo e con un livello di efficienza di distruzione e rimozione fin dalla progettazione pari almeno al 99 %.
2. I gestori garantiscono che entro il 5 febbraio 2026 tutti i camini di torcia o altri dispositivi di combustione siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.
3. I gestori ispezionano i camini di torcia o gli altri dispositivi di combustione ogni 15 giorni conformemente all'allegato IV, salvo se non sono usati regolarmente. Se i camini di torcia o gli altri dispositivi di combustione non sono usati regolarmente, i gestori li ispezionano prima di ogni utilizzo.
In alternativa alle ispezioni periodiche, previa approvazione da parte delle autorità competenti, i gestori possono utilizzare sistemi di monitoraggio a distanza o automatizzati, come precisato conformemente all'allegato IV, punti 1) e 2).
Qualora siano rilevate irregolarità, i gestori indagano sulla causa dell'irregolarità e vi pongono rimedio entro sei ore o, in caso di gravi eventi meteorologici o di altre condizioni estreme, entro sei ore dal ritorno a condizioni di normalità.
4. In presenza di dispositivi di autoaccensione o bruciatori pilota continui, i gestori utilizzano apparecchiature di controllo della fiamma per monitorate costantemente la fiamma della torcia principale o la fiamma pilota al fine di impedire il rilascio causato da una situazione di estinzione della fiamma.
Storico versioni
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