Art. 16
Comunicazione di eventi di rilascio e di eventi di combustione in torcia
In vigore dal 13 giu 2024
Comunicazione di eventi di rilascio e di eventi di combustione in torcia
1. I gestori notificano alle autorità competenti gli eventi di rilascio e gli eventi di combustione in torcia:
a)
causati da un'emergenza o da un malfunzionamento;
o
b)
di durata complessiva, per il singolo evento, di 8 ore o più entro un periodo di 24 ore.
La notifica di cui al primo comma è effettuata senza indugio dopo l'evento e al più tardi entro 48 ore dall'inizio dell'evento o dal momento in cui il gestore ne è venuto a conoscenza, in conformità degli elementi di cui all'allegato III.
In deroga al primo comma, la combustione in torcia controllata che si verifica durante gli arresti è segnalata nella relazione annuale.
2. I gestori presentano alle autorità competenti relazioni annuali su tutti gli eventi di rilascio e gli eventi di combustione in torcia di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all', conformemente agli elementi di cui all'allegato III e nel quadro della pertinente relazione di cui all'.
Storico versioni
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