Art. 26

Misure di mitigazione

In vigore dal 13 giu 2024
Misure di mitigazione 1.   Sulla base dell'inventario di cui all', gli Stati membri elaborano e attuano un piano di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee chiuse e dalle miniere di carbone sotterranee abbandonate in cui le operazioni sono cessate dopo il 3 agosto 1954. Tale piano di mitigazione è presentato alle autorità competenti entro il 5 febbraio 2027. Esso include le tappe fondamentali per la sua attuazione e almeno gli elementi di cui all'allegato VIII, parte 3. 2.   Il rilascio e la combustione in torcia dalle apparecchiature di cui all', paragrafo 2, sono vietati a decorrere dal 1o gennaio 2030, fatto salvo il caso in cui l'uso del metano o la riduzione delle emissioni di metano non sia tecnicamente fattibile o rischi di mettere in pericolo la sicurezza ambientale, la sicurezza umana, compresa quella del personale, o la salute. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all', i gestori di miniere o gli Stati membri dimostrano la necessità di procedere a rilascio o combustione in torcia anziché usare il metano o ridurre le emissioni di metano. 3.   L'uso alternativo delle miniere di carbone sotterranee abbandonate è consentito previa procedura di autorizzazione adattata al tipo specifico di uso alternativo della miniera di carbone sotterranea abbandonata. Il richiedente presenta alle autorità competenti un piano dettagliato di misure per evitare le emissioni di metano. Il titolare dell'autorizzazione rispetta gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e mitigazione di cui all' e al presente articolo. 4.   Fatto salvo il diritto settoriale dell'Unione applicabile, per le miniere di carbone sotterranee chiuse sono consentite le buone pratiche esistenti in materia di mitigazione volte a ridurre le emissioni di metano.
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Misure di mitigazione (Art. 26 Regolamento (UE) 2024/1787) — Testo vigente | Portale Normativo