Art. 86
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 11 apr 2024
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.
3. Tuttavia, con riguardo alle disposizioni seguenti si applicano le date di applicazione seguenti:
a)
l’, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020;
b)
l’, paragrafo 2, lettera i), l’, paragrafo 10, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 6, l’, paragrafo 15, l’, paragrafi 2 e 5, l’, paragrafi 3 e 6, l’, gli articoli da 41 a 43, l’, l’, paragrafo 7, l’, paragrafo 7, l’, e gli articoli da 79 a 82 e l’, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024;
c)
l’, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026;
d)
gli , paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.
e)
l’ si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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