Art. 31

Accordi per le zone di confine

In vigore dal 11 apr 2024
Accordi per le zone di confine 1.   In casi eccezionali e se la particolare situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere la procedura di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolante nell’ambito di spedizioni transfrontaliere verso l’impianto idoneo più vicino situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati. 2.   Gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano attraverso un altro Stato membro. 3.   Gli Stati membri possono altresì concludere gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 con i paesi che sono membri dell’EFTA (Associazione europea di libero scambio). Gli accordi conclusi a norma del primo comma prevedono che i rifiuti siano gestiti nel paese EFTA interessato in modo ecologicamente corretto conformemente all’. 4.   Gli accordi conclusi nel quadro del presente articolo sono notificati alla Commissione prima che acquisiscano efficacia.
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Accordi per le zone di confine (Art. 31 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo