Art. 30

Spese amministrative

In vigore dal 11 apr 2024
Spese amministrative Le autorità competenti interessate o le autorità coinvolte nelle ispezioni possono porre a carico del notificatore e, se del caso, della persona che organizza la spedizione spese amministrative congrue e proporzionate per l’espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese abituali per opportune analisi e ispezioni. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni applicate a livello nazionale in relazione a tali costi. La Commissione rende tali informazioni di dominio pubblico.
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