Art. 28
Lingua
In vigore dal 11 apr 2024
Lingua
1. Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse in applicazione delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.
2. Il notificatore e il destinatario o, se pertinente, la persona che organizza la spedizione forniscono alle autorità competenti interessate, su loro richiesta, traduzioni autenticate delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 in una lingua per esse accettabile.
3. Entro il 21 maggio 2028, la Commissione incorpora nel sistema centrale di cui all’, paragrafo 3, una funzione che fornisce traduzioni di cortesia delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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