Art. 84
Riesame
In vigore dal 11 apr 2024
Riesame
Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione riesamina il presente regolamento, tenendo conto, tra l’altro, delle relazioni redatte in conformità dell’ e dell’esame di cui all’, paragrafo 5, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se lo reputa opportuno, di una proposta legislativa.
Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta in particolare:
a)
l’efficienza della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al Titolo II, capo 1, e in particolare le relative tempistiche di cui agli , segnatamente analizzando elementi quali il numero di obiezioni e di autorizzazioni e il tempo che intercorre tra la trasmissione di una notifica e l’adozione di una decisione al riguardo. La Commissione può utilizzare a tal fine i dati conservati nei sistemi di cui all’;
b)
se la pubblicazione dei dati sulle spedizioni di rifiuti in conformità dell’ assicura una trasparenza adeguata, segnatamente analizzando se e per quale motivo i nomi degli impianti a destinazione sono stati considerati riservati a norma della legislazione dell’Unione e nazionale dalle autorità competenti o dalle persone che organizzano le spedizioni;
c)
se il presente regolamento ha contribuito in misura sufficiente alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero, tenendo conto delle relazioni e dei dati pubblicati dalle pertinenti agenzie dell’Unione.
Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta inoltre se il principio di uguaglianza nel diritto dell’Unione è stato rispettato, valuta in tale contesto il possibile impatto sulla competitività degli Stati membri e adotta misure correttive qualora ciò sia ritenuto necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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