Art. 84

Riesame

In vigore dal 11 apr 2024
Riesame Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione riesamina il presente regolamento, tenendo conto, tra l’altro, delle relazioni redatte in conformità dell’ e dell’esame di cui all’, paragrafo 5, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se lo reputa opportuno, di una proposta legislativa. Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta in particolare: a) l’efficienza della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al Titolo II, capo 1, e in particolare le relative tempistiche di cui agli , segnatamente analizzando elementi quali il numero di obiezioni e di autorizzazioni e il tempo che intercorre tra la trasmissione di una notifica e l’adozione di una decisione al riguardo. La Commissione può utilizzare a tal fine i dati conservati nei sistemi di cui all’; b) se la pubblicazione dei dati sulle spedizioni di rifiuti in conformità dell’ assicura una trasparenza adeguata, segnatamente analizzando se e per quale motivo i nomi degli impianti a destinazione sono stati considerati riservati a norma della legislazione dell’Unione e nazionale dalle autorità competenti o dalle persone che organizzano le spedizioni; c) se il presente regolamento ha contribuito in misura sufficiente alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero, tenendo conto delle relazioni e dei dati pubblicati dalle pertinenti agenzie dell’Unione. Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta inoltre se il principio di uguaglianza nel diritto dell’Unione è stato rispettato, valuta in tale contesto il possibile impatto sulla competitività degli Stati membri e adotta misure correttive qualora ciò sia ritenuto necessario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1157:oj#art-84

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riesame (Art. 84 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo