Art. 21
Pubblicazione di informazioni di spedizioni
In vigore dal 11 apr 2024
Pubblicazione di informazioni di spedizioni
La Commissione pubblica le informazioni sulle notifiche delle spedizioni e sulle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’allegato XII tramite il proprio sito web e le aggiorna mensilmente. A tal fine la Commissione estrae i dati pertinenti dal sistema centrale di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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