Art. 21 · Pubblicazione di informazioni di spedizioni

Art. 21

Pubblicazione di informazioni di spedizioni

In vigore dal 11 apr 2024
Pubblicazione di informazioni di spedizioni La Commissione pubblica le informazioni sulle notifiche delle spedizioni e sulle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’allegato XII tramite il proprio sito web e le aggiorna mensilmente. A tal fine la Commissione estrae i dati pertinenti dal sistema centrale di cui all’.
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