Art. 84 · Riesame

Art. 84

Riesame

In vigore dal 11 apr 2024
Riesame Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione riesamina il presente regolamento, tenendo conto, tra l’altro, delle relazioni redatte in conformità dell’ e dell’esame di cui all’, paragrafo 5, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se lo reputa opportuno, di una proposta legislativa. Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta in particolare: a) l’efficienza della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al Titolo II, capo 1, e in particolare le relative tempistiche di cui agli , segnatamente analizzando elementi quali il numero di obiezioni e di autorizzazioni e il tempo che intercorre tra la trasmissione di una notifica e l’adozione di una decisione al riguardo. La Commissione può utilizzare a tal fine i dati conservati nei sistemi di cui all’; b) se la pubblicazione dei dati sulle spedizioni di rifiuti in conformità dell’ assicura una trasparenza adeguata, segnatamente analizzando se e per quale motivo i nomi degli impianti a destinazione sono stati considerati riservati a norma della legislazione dell’Unione e nazionale dalle autorità competenti o dalle persone che organizzano le spedizioni; c) se il presente regolamento ha contribuito in misura sufficiente alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero, tenendo conto delle relazioni e dei dati pubblicati dalle pertinenti agenzie dell’Unione. Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta inoltre se il principio di uguaglianza nel diritto dell’Unione è stato rispettato, valuta in tale contesto il possibile impatto sulla competitività degli Stati membri e adotta misure correttive qualora ciò sia ritenuto necessario.
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