Art. 8

Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate

In vigore dal 11 apr 2024
Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate 1.   Se si ritiene che la notifica non è debitamente compilata conformemente all’, paragrafo 5, l’autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti in conformità dell’, paragrafo 3 e, se del caso, all’, paragrafo 4. 2.   La richiesta di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1 è trasmessa al notificatore quanto prima, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica. 3.   Il notificatore fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 1 quanto prima, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’autorità competente di spedizione. Su richiesta del notificatore, l’autorità competente di spedizione può prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole se questi fornisce una spiegazione motivata del motivo per cui è necessaria tale proroga per poter fornire le informazioni e la documentazione richieste. 4.   Se, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, l’autorità competente di spedizione continua a ritenere che la notifica non sia ancora stata debitamente compilata conformemente all’, paragrafo 5, o che le informazioni e la documentazione supplementari di cui all’, paragrafo 4, siano ancora necessarie, può quanto prima, e comunque entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, presentare fino a due ulteriori richieste di informazioni e documenti al notificatore in conformità del paragrafo 2. Il paragrafo 3 si applica a ogni richiesta di questo tipo mutatis mutandis. 5.   L’autorità competente di spedizione può decidere che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 3, o se è stata presentata una prima richiesta a norma del paragrafo 4 entro il termine stabilito in tale paragrafo. L’autorità competente di spedizione decide che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite a seguito della richiesta finale presentata a norma del paragrafo 4 non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 4. L’autorità competente di spedizione comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate la sua decisione a norma del presente paragrafo quanto prima e comunque entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4. 6.   Se l’autorità competente di spedizione ritiene che la notifica sia stata debitamente compilata conformemente all’, paragrafo 5, ne informa il notificatore e le altre autorità competenti interessate il prima possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica debitamente compilata, o entro sette giorni lavorativi dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4. 7.   Se l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito ritiene che siano necessari informazioni e documenti conformemente all’, paragrafo 3, o informazioni e documenti aggiuntivi di cui all’, paragrafo 4, richiede tali informazioni e documenti al notificatore il prima possibile, e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, e informa le altre autorità competenti di tale richiesta. 8.   Il notificatore fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 7 quanto prima, e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’autorità competente. Su richiesta del notificatore, l’autorità competente interessata può prorogare il termine di cui al primo comma per un periodo di tempo ragionevole se questi fornisce una spiegazione motivata del motivo per cui è necessaria tale proroga per poter fornire le informazioni e la documentazione richieste. 9.   Se l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito ritiene che le informazioni e la documentazione a norma dell’, paragrafo 3, o le informazioni e la documentazione aggiuntive di cui all’, paragrafo 4, siano ancora necessarie, può quanto prima, e comunque entro sette giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 8, presentare fino a due ulteriori richieste di informazioni e documenti al notificatore in conformità del paragrafo 7. Il paragrafo 8 si applica mutatis mutandis a qualsiasi richiesta. 10.   L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito può decidere che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 8 o, nel caso in cui sia stata presentata una prima richiesta a norma del paragrafo 9, entro il termine stabilito in tale paragrafo. L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito decide che la notifica non è valida e non sarà ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite a seguito della richiesta finale presentata a norma del paragrafo 8 non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 8. L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate la decisione a norma del presente paragrafo quanto prima e comunque entro sette giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 8 o, se del caso, al paragrafo 9. 11.   L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate che ritiene la notifica debitamente compilata quanto prima, ma comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, o che ritiene le informazioni e la documentazione debitamente presentate quanto prima, ma comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore ha fornito le informazioni e la documentazione richieste a norma del paragrafo 8 e, se del caso, del paragrafo 9. 12.   Se la notifica è stata debitamente completata conformemente all’, paragrafo 6, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 11, l’autorità competente di destinazione ne informa immediatamente il notificatore, l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito interessata. 13.   Se entro 30 giorni lavorativi dal giorno successivo alla presentazione della notifica o dalla fornitura delle informazioni e della documentazione conformemente al paragrafo 3 o 4 non ha agito conformemente al paragrafo 1, al paragrafo 5 o al paragrafo 6, l’autorità competente di spedizione fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata. Se entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, o dopo che le informazioni e la documentazione sono state fornite a norma dei paragrafi 8 o 9, non ha agito conformemente al paragrafo 7 o al paragrafo 9, 10, 11 o 12, l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.
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