Art. 6

Contratto

In vigore dal 11 apr 2024
Contratto 1.   Per le spedizioni di rifiuti soggette a un obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario avente per oggetto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Se il destinatario non è l’operatore dell’impianto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati, il contratto è firmato anche dall’operatore dell’impianto. 2.   Il contratto di cui al paragrafo 1 è stipulato e diviene efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 6, o, se del caso, all’, paragrafo 4. Il contratto è coerente con il documento di notifica e il documento di movimento corrispondenti e contiene almeno informazioni sul notificatore, sul destinatario e sull’impianto, sull’identità delle persone che rappresentano ciascuna parte, sul numero di notifica, sulla denominazione e composizione dei rifiuti, sui codici di identificazione dei rifiuti, sulla quantità di rifiuti oggetto del contratto, sulle operazioni di recupero o smaltimento e sul periodo di validità del contratto. 3.   Il contratto include obblighi: a) per il notificatore, di riprendersi i rifiuti o, se del caso, di assicurarne il recupero o lo smaltimento in modo alternativo, a norma dell’ e dell’, paragrafo 2 o 3, se la spedizione, il recupero o lo smaltimento non sono stati effettuati come previsto o se si tratta di una spedizione illegale; b) per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti a norma dell’, paragrafo 8, se si tratta di una spedizione illegale; c) per l’impianto presso il quale è effettuato il recupero o lo smaltimento, di fornire, a norma dell’, paragrafo 6, un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente all’autorizzazione rilasciata per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento. 4.   Se i rifiuti sono destinati a un recupero intermedio o a uno smaltimento intermedio, nel contratto figurano gli obblighi supplementari seguenti: a) per l’impianto, di fornire, a norma dell’, paragrafo 4 e, se del caso, dell’, paragrafo 5, il certificato o i certificati dell’impianto o degli impianti che effettuano le operazioni non intermedie di recupero o non intermedie di smaltimento attestanti che tutti i rifiuti ricevuti conformemente alle autorizzazioni rilasciate per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento sono stati recuperati o smaltiti, specificando, se possibile, il quantitativo e il tipo di rifiuti oggetto di ciascun certificato; b) per il destinatario, di trasmettere, se del caso, una notifica all’autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell’, paragrafo 8. 5.   Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 1 può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto giuridico. La dichiarazione riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1157:oj#art-6

In sintesi

Per trasferire rifiuti soggetti a notifica, il notificatore e il destinatario devono stipulare un contratto scritto per il loro recupero o smaltimento, firmato anche dall'operatore dell'impianto se diverso dal destinatario. L'accordo deve essere efficace dal momento della notifica fino al rilascio del certificato di avvenuto trattamento, riportando dettagli come codici, quantità, dati delle parti e numero di notifica. Il contratto stabilisce precisi obblighi, tra cui il dovere del notificatore di riprendersi i rifiuti in caso di problemi o spedizione illegale, l'obbligo del destinatario di trattarli se la spedizione è illegale e l'obbligo dell'impianto di certificarne il corretto trattamento. Se le operazioni sono di tipo intermedio, sono previsti obblighi supplementari per i certificati finali e per le comunicazioni. Quando la spedizione avviene tra due stabilimenti della medesima persona giuridica, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione interna.

Perché esiste questa norma

La norma garantisce la tracciabilità e la corretta gestione ambientale delle spedizioni di rifiuti definendo chiare responsabilità legali e operative tra chi spedisce, chi riceve e chi tratta i rifiuti.

A chi si applica

Si applica ai soggetti notificatori, ai destinatari delle spedizioni di rifiuti soggette a notifica e agli operatori degli impianti di recupero o smaltimento.

Esempio pratico

Un'azienda notificatrice stipula un contratto vincolante con un destinatario estero e con l'impianto finale di recupero per la spedizione di un lotto di rifiuti. Nel testo contrattuale viene inserita una clausola in cui il notificatore si impegna a riprendersi il carico nel caso in cui la spedizione non vada a buon fine o risulti illegale.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di stipulare e firmare il contratto (o la dichiarazione tra stabilimenti dello stesso soggetto); obbligo di inserire le informazioni richieste e i vincoli di ripresa dei rifiuti, di gestione in caso di spedizione illegale e di rilascio delle certificazioni di trattamento.

Domande frequenti

Chi deve firmare il contratto se il destinatario non gestisce direttamente l'impianto di trattamento?Se il destinatario non coincide con l'operatore dell'impianto di recupero o smaltimento, il contratto deve essere obbligatoriamente firmato anche dall'operatore dell'impianto stesso.
Cosa accade se la spedizione avviene tra stabilimenti appartenenti alla stessa entità giuridica?Il contratto formale può essere sostituito da una dichiarazione del soggetto giuridico che assume e regola i medesimi obblighi previsti dalla norma.
Per quanto tempo deve rimanere valido ed efficace il contratto?Il contratto diviene efficace al momento della notifica e deve rimanere valido per tutta la durata della spedizione, fino al rilascio dei certificati di avvenuto recupero o smaltimento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo