Art. 6
Contratto
In vigore dal 11 apr 2024
Contratto
1. Per le spedizioni di rifiuti soggette a un obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario avente per oggetto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Se il destinatario non è l’operatore dell’impianto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati, il contratto è firmato anche dall’operatore dell’impianto.
2. Il contratto di cui al paragrafo 1 è stipulato e diviene efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 6, o, se del caso, all’, paragrafo 4.
Il contratto è coerente con il documento di notifica e il documento di movimento corrispondenti e contiene almeno informazioni sul notificatore, sul destinatario e sull’impianto, sull’identità delle persone che rappresentano ciascuna parte, sul numero di notifica, sulla denominazione e composizione dei rifiuti, sui codici di identificazione dei rifiuti, sulla quantità di rifiuti oggetto del contratto, sulle operazioni di recupero o smaltimento e sul periodo di validità del contratto.
3. Il contratto include obblighi:
a)
per il notificatore, di riprendersi i rifiuti o, se del caso, di assicurarne il recupero o lo smaltimento in modo alternativo, a norma dell’ e dell’, paragrafo 2 o 3, se la spedizione, il recupero o lo smaltimento non sono stati effettuati come previsto o se si tratta di una spedizione illegale;
b)
per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti a norma dell’, paragrafo 8, se si tratta di una spedizione illegale;
c)
per l’impianto presso il quale è effettuato il recupero o lo smaltimento, di fornire, a norma dell’, paragrafo 6, un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente all’autorizzazione rilasciata per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento.
4. Se i rifiuti sono destinati a un recupero intermedio o a uno smaltimento intermedio, nel contratto figurano gli obblighi supplementari seguenti:
a)
per l’impianto, di fornire, a norma dell’, paragrafo 4 e, se del caso, dell’, paragrafo 5, il certificato o i certificati dell’impianto o degli impianti che effettuano le operazioni non intermedie di recupero o non intermedie di smaltimento attestanti che tutti i rifiuti ricevuti conformemente alle autorizzazioni rilasciate per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento sono stati recuperati o smaltiti, specificando, se possibile, il quantitativo e il tipo di rifiuti oggetto di ciascun certificato;
b)
per il destinatario, di trasmettere, se del caso, una notifica all’autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell’, paragrafo 8.
5. Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 1 può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto giuridico. La dichiarazione riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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