Art. 7
Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente
In vigore dal 11 apr 2024
Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente
1. Per le spedizioni soggette a un obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente che copra quanto segue:
a)
le spese di trasporto dei rifiuti;
b)
le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie;
c)
le spese di deposito per 90 giorni.
2. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre le spese risultanti nel contesto di tutti i casi seguenti:
a)
quando la spedizione o il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell’;
b)
in caso di spedizione o recupero o smaltimento illegali di cui all’.
3. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un’altra persona fisica o giuridica che agisce per conto del notificatore ed è efficace al momento della notifica o, se l’autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente lo consente, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’, paragrafo 2. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione.
4. L’autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l’importo della copertura.
5. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre ed è valida per la spedizione e il completamento del recupero o dello smaltimento.
La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è svincolata quando l’autorità competente che l’ha approvata ha ricevuto il certificato di cui all’, paragrafo 6, o, se del caso, il certificato di cui all’, paragrafo 5, per quanto attiene al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio.
6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti sono destinati al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio e il recupero successivo o lo smaltimento successivo ha luogo nel paese di destinazione, le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono convenire che la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente debba essere svincolata dopo che l’autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all’, paragrafo 4. In tal caso, l’autorità competente che decide di svincolare la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente informa immediatamente le altre autorità competenti interessate della loro decisione e qualsiasi spedizione successiva verso un impianto di recupero o smaltimento è coperta da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l’autorità competente di destinazione non ritenga che tale nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente non sia necessaria. In tali circostanze, se la spedizione, il recupero successivo o lo smaltimento successivo non possono essere portati a termine come previsto, conformemente all’, o in caso di spedizione illegale, conformemente all’, l’autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi derivanti dalla ripresa.
7. L’autorità competente nell’Unione che ha approvato la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente ha accesso alla stessa e ne usa il fondo, anche per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate, in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli .
8. In caso di notifica generale a norma dell’, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché l’intera notifica generale. In tali casi la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alle parti di spedizione notificata da essa coperta al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’, paragrafo 2.
9. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui al paragrafo 8 del presente articolo è svincolata quando l’autorità competente che l’ha approvata riceve il certificato di cui all’, paragrafo 6, o, se del caso, all’, paragrafo 5, per quanto riguarda il recupero intermedio o lo smaltimento intermedio dei rifiuti. Il paragrafo 6 del presente articolo si applica mutatis mutandis.
10. La Commissione valuta la fattibilità relativa alla costruzione di un metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato per determinare l’importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Nell’effettuare la valutazione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto, tra l’altro, delle norme pertinenti degli Stati membri relative al calcolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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