Art. 38

Procedure di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi EFTA

In vigore dal 11 apr 2024
Procedure di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi EFTA 1.   Se i rifiuti sono esportati dall’Unione verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea per esservi smaltiti, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   Si applicano gli adattamenti seguenti: a) il notificatore trasmette conformemente all’ la notifica e le informazioni e la documentazione aggiuntive richieste, e allo stesso tempo trasmette tale notifica e informazioni e documentazione aggiuntive a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all’, paragrafo 3; in caso di utilizzo di posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale; b) il notificatore fornisce, in allegato al documento di notifica, la prova documentale che l’impianto in cui i rifiuti sono esportati è stato sottoposto a un audit come previsto all’, paragrafo 3, a meno che non si applichi l’esonero di cui all’, paragrafo 11; c) l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione comunicano all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte loro e la loro decisione e le eventuali condizioni in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità competenti siano collegate al sistema centrale di cui all’, paragrafo 3; d) le informazioni da fornire all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione a norma degli sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all’, paragrafo 3; e) il notificatore provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire a norma dell’, paragrafi da 3 a 5, e dell’, paragrafi 5 e 6, siano incluse in un sistema di cui all’, fatto salvo il caso in cui tali impianti siano collegati al sistema centrale di cui all’, paragrafo 3; f) qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita se il paese interessato ha deciso di non chiedere un’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti della convenzione di Basilea a norma dell’, paragrafo 4, di tale convenzione, o di fornire un’autorizzazione scritta con o senza condizioni; g) l’autorità competente di spedizione nell’Unione prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all’, soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell’autorità competente di destinazione e, se del caso, l’autorizzazione tacita o scritta di un’autorità competente di transito esterna all’Unione e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata di un’autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui l’autorità competente di spedizione disponga dell’autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti interessate, nel qual caso può prendere la decisione di cui all’ prima di tale termine. 3.   Si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti: a) qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione fornisce al notificatore l’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata con copia alle altre autorità competenti interessate qualora non abbiano accesso a un sistema di cui all’; b) l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita sono informati della loro decisione di autorizzare la spedizione; c) una copia del documento di movimento è fornita dal vettore all’ufficio doganale di esportazione e all’ufficio doganale di uscita a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale oppure, laddove l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita vi abbiano accesso, tramite il sistema centrale di cui all’, paragrafo 3; d) non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa l’autorità competente di spedizione nell’Unione; e) se 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato l’Unione l’autorità competente di spedizione nell’Unione non ha ricevuto dall’impianto alcuna informazione circa la ricezione dei rifiuti, ne informa immediatamente l’autorità competente di destinazione tramite il sistema di cui all’ e in conformità dell’; f) il contratto di cui all’ che contiene i termini e condizioni seguenti: i) se l’impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto che ha come conseguenza lo svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario sostiene le spese che derivano dall’obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell’autorità competente di spedizione e le spese di recupero o smaltimento in modo alternativo ed ecologicamente corretto; ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l’impianto trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii); iii) non appena possibile, ma comunque non oltre 30 giorni dall’avvenuto smaltimento e in nessun caso oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, l’impianto certifica, sotto la propria responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente la certificazione; g) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle copie di cui alla lettera f), punti ii) e iii), il notificatore rende disponibili le informazioni ivi contenute per via elettronica in conformità dell’. 4.   La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito esterne all’Unione e sono state osservate tutte le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati; b) è garantita la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di cui all’. 5.   I rifiuti che sono esportati sono destinati a operazioni di smaltimento in impianti che, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione. 6.   Se l’ufficio doganale di esportazione o l’ufficio doganale di uscita rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l’autorità competente del paese dell’ufficio doganale. L’autorità competente: a) informa immediatamente della spedizione illegale l’autorità competente di spedizione nell’Unione; b) garantisce la detenzione dei i rifiuti fino a che l’autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’autorità competente del paese dell’ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti; e c) comunica senza indugio la decisione dell’autorità competente di spedizione di cui alla lettera b) all’ufficio doganale di esportazione o all’ufficio doganale di uscita che ha rilevato la spedizione illegale.
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Procedure di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi EFTA (Art. 38 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo