Art. 11

Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

In vigore dal 11 apr 2024
Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento 1.   In caso di notifica della spedizione destinata allo smaltimento a norma dell’, le autorità competenti di spedizione e destinazione non rilasciano l’autorizzazione, entro il termine di 30 giorni di cui all’, paragrafo 1, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il notificatore dimostra che: i) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell’Unione o di quello internazionale; ii) i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti; iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell’; b) le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o il destinatario ha subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana nei 5 anni precedenti l’invio della notifica; c) le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o l’impianto, nei 5 anni precedenti l’invio della notifica, ha ripetutamente violato gli in occasione di precedenti spedizioni; d) lo Stato membro di destinazione non ha esercitato il suo diritto, a norma dell’, paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di vietare l’importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell’allegato II di detta convenzione; e) la spedizione pianificata e lo smaltimento pianificato sono conformi alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica nello Stato membro in cui si trova l’autorità competente; f) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato non è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dall’Unione; g) i rifiuti saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite a protezione dell’ambiente in relazione allo smaltimento a norma del diritto dell’Unione o nei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell’ della direttiva 2008/98/CE, e l’impianto che rientri nel campo d’applicazione della direttiva 2010/75/UE applica le migliori tecniche disponibili quali definite all’, paragrafo 10, di tale direttiva conformemente alla licenza rilasciatagli; h) i rifiuti non sono rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta domestica o da altri produttori di rifiuti o da entrambi, oppure rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a un’operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera (a), se il notificatore dimostra che i rifiuti in questione sono prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantità complessive annue talmente ridotte che la messa a disposizione di nuovi impianti specializzati di smaltimento all’interno di tale Stato membro non sarebbe economicamente sostenibile, non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii). 3.   Se un’autorità competente di transito dà la sua autorizzazione a una spedizione conformemente all’, paragrafo 1, sono considerate soltanto le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e) e f), del presente articolo. 4.   Le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1 sono menzionate nella relazione di cui all’. La Commissione informa tutti gli Stati membri delle autorizzazioni rilasciate nell’anno civile precedente. 5.   Entro il 21 maggio 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce criteri dettagliati per l’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di specificare in che modo la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica di cui alla lettera a), punti i) e ii), di tale paragrafo debbano essere dimostrate dai notificatori e valutate dalle autorità competenti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento (Art. 11 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo