Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 apr 2024
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi; b) alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi; c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi; d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi. 2.   Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento: a) i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti; b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; c) le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all’ della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (34); d) le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE; e) le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (35) o da altra legislazione dell’Unione pertinente; f) le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono; g) le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nell’Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (37); h) le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38); i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che: i) sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli e il titolo VII del presente regolamento; o ii) sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti. 3.   Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applicano soltanto l’, paragrafi 6 e 7, e l’, paragrafo 5. 4.   Alle spedizioni di rifiuti dall’Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell’Unione, si applicano gli . 5.   Ai trasporti di rifiuti effettuati esclusivamente all’interno dello Stato membro si applica soltanto l’.
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