Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 apr 2024
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a)
alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
b)
alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
c)
alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
d)
alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
2. Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento:
a)
i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti;
b)
i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c)
le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all’ della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (34);
d)
le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE;
e)
le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (35) o da altra legislazione dell’Unione pertinente;
f)
le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono;
g)
le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nell’Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (37);
h)
le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38);
i)
le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che:
i)
sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli e il titolo VII del presente regolamento; o
ii)
sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti.
3. Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applicano soltanto l’, paragrafi 6 e 7, e l’, paragrafo 5.
4. Alle spedizioni di rifiuti dall’Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell’Unione, si applicano gli .
5. Ai trasporti di rifiuti effettuati esclusivamente all’interno dello Stato membro si applica soltanto l’.
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