Art. 18

Obblighi generali di informazione

In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi generali di informazione 1.   Le spedizioni dei rifiuti di cui all’, paragrafi 4 e 5 sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo. 2.   Una spedizione di cui al paragrafo 1 può essere organizzata dalla persona che organizza la spedizione di cui all’, punto 7, punti ii), iii) e iv), solo se tale persona ha ottenuto un’autorizzazione o è registrata a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE. 3.   La persona che organizza la spedizione spedisce i rifiuti solo a un impianto di recupero dei rifiuti che ha ottenuto un’autorizzazione o una registrazione a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE. L’impianto presenta l’autorizzazione o la prova della registrazione alla persona che organizza la spedizione prima che la spedizione abbia luogo. 4.   Tutte le imprese coinvolte nella spedizione completano il modulo di cui all’allegato VII con le informazioni pertinenti nei punti indicati e garantiscono che le informazioni siano rese disponibili per via elettronica in conformità dell’, anche durante il trasporto dei rifiuti, alle altre persone coinvolte nella spedizione, alle autorità competenti interessate e alle autorità coinvolte nelle ispezioni. Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all’, punto 7, punto i), la persona che organizza la spedizione provvede affinché il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all’, punto 7, punto ii), iii) o v), se possibile, firmi anche il documento dell’allegato VII. 5.   La persona che organizza la spedizione compila il modulo di cui all’allegato VII con le informazioni pertinenti, per quanto possibile, al più tardi due giorni lavorativi prima che la spedizione inizi. Tuttavia, le informazioni sul quantitativo effettivo dei rifiuti, sul vettore o i vettori e, se del caso, sul numero di identificazione del container possono essere presentate al più tardi prima dell’inizio della spedizione. 6.   Se le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 non possono essere rese disponibili online durante il trasporto di rifiuti, la persona che organizza la spedizione e il vettore o i vettori assicurano che le informazioni siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto, a condizione che le informazioni siano coerenti con quelle rese disponibili per via elettronica conformemente ai paragrafi 4 e 5. In tali casi, la persona che organizza la spedizione provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso un sistema di cui all’. 7.   Se una spedizione è destinata al recupero intermedio, nel documento di cui all’Allegato VII devono essere altresì indicati, oltre al recupero intermedio iniziale, l’impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale e i codici R di tali operazioni, nonché, se possibile, gli impianti in cui è previsto il recupero successivo intermedio o non intermedio e i codici R di tali operazioni. 8.   L’impianto di recupero o il laboratorio conferma alla persona che organizza la spedizione la ricezione dei rifiuti entro due giorni dall’averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all’allegato VII. Se l’impianto di recupero o il laboratorio non ha accesso a un sistema di cui all’, esso fornisce la conferma tramite la persona che organizza la spedizione. 9.   L’impianto di recupero, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione di recupero e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, fornisce la certificazione, sotto la propria responsabilità, dell’avvenuto recupero compilando le voci pertinenti di cui all’allegato VII. Se l’impianto di recupero non ha accesso a un sistema di cui all’, esso fornisce il certificato tramite la persona che organizza la spedizione. 10.   Tutte le spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 4 e 5, sono soggette all’obbligo di stipula di un contratto tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario per il recupero dei rifiuti. Se il destinatario non è l’operatore dell’impianto, il contratto è firmato anche dall’operatore dell’impianto. Il contratto di cui al primo comma è stipulato e diventa efficace al più tardi quando il documento di cui all’allegato VII è compilato conformemente al paragrafo 5 e rimane efficace per tutta la durata della spedizione fino al rilascio di un certificato a norma del paragrafo 9. Il contratto è coerente con i corrispondenti documenti di cui all’allegato VII e contiene almeno informazioni sulla persona che organizza la spedizione, sul destinatario e sull’impianto, sull’identità delle persone che rappresentano ciascuna parte, sulla descrizione dei rifiuti, sui codici identificativi dei rifiuti, sul quantitativo dei rifiuti oggetto del contratto, sull’operazione di recupero e sul periodo di validità del contratto. Il contratto prevede che, se la spedizione di rifiuti o il loro recupero non possono essere portati a termine come previsto o se la spedizione risulta illegale, la persona che organizza la spedizione o, se essa non è in grado di assicurare il completamento della spedizione di rifiuti o il loro recupero, il destinatario, abbia l’obbligo di riprendere i rifiuti o assicurare che siano recuperati in modo alternativo, nonché, se necessario, che siano stoccati nel frattempo. 11.   La persona che organizza la spedizione o il destinatario fornisce alle autorità coinvolte nelle ispezioni, su loro richiesta, copia del contratto di cui al paragrafo 10 e di qualsiasi accordo ai sensi dell’, paragrafo 5. 12.   Le informazioni prescritte nell’allegato VII sono messe a disposizione dagli Stati membri e dalla Commissione per fini di ispezione, applicazione delle norme, pianificazione e analisi statistiche, conformemente all’ e alla legislazione nazionale. 13.   Le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla legislazione dell’Unione e nazionale. 14.   Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 10 può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto giuridico. La dichiarazione copre mutatis mutandis gli obblighi di cui al paragrafo 10. 15.   Entro il 21 maggio 2026, la Commissione adotta un atto delegato in conformità all’ per integrare il presente regolamento stabilendo le istruzioni per la compilazione del documento di cui all’allegato VII.
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Obblighi generali di informazione (Art. 18 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo