Art. 66

Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti

In vigore dal 11 apr 2024
Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti 1.   È istituito un gruppo incaricato di facilitare e migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali («gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti»). 2.   Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti è composto da un massimo di tre rappresentanti per Stato membro, selezionati tra il personale di ruolo designato competente per la cooperazione di cui all’, paragrafo 2, o il personale permanente di altre autorità pertinenti di ciascuno Stato membro coinvolte nelle attività di contrasto, che saranno designati dagli Stati membri, i quali ne informeranno la Commissione. Tale gruppo è copresieduto dal rappresentante o dai rappresentanti della Commissione e da un rappresentante di uno Stato membro eletto dal gruppo. 3.   Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti è un consesso di condivisione di informazioni pertinenti per la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti, inclusi informazioni e dati investigativi sulle tendenze generali delle spedizioni illegali di rifiuti, sulle valutazioni basate sul rischio effettuate dalle autorità degli Stati membri e sulle esperienze e conoscenze sulle misure per il controllo dell’osservanza delle norme, nonché la sede per lo scambio di pareri sulle migliori pratiche e per facilitare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità pertinenti. Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti può esaminare qualsiasi questione tecnica relativa al controllo dell’osservanza del presente regolamento sollevata dai presidenti, di propria iniziativa o su richiesta dei membri del gruppo o del comitato di cui all’. 4.   Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti si riunisce regolarmente, almeno una volta l’anno. Oltre ai membri di cui al paragrafo 2, i presidenti può invitare alle riunioni o a parti di esse, se del caso, rappresentanti di ulteriori istituzioni, organi, uffici, agenzie, reti o altri portatori di interessi pertinenti. 5.   La Commissione trasmette al comitato di cui all’ i pareri espressi dal gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti.
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Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti (Art. 66 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo