Art. 64
Cooperazione a livello nazionale per garantire l’osservanza del regolamento
In vigore dal 11 apr 2024
Cooperazione a livello nazionale per garantire l’osservanza del regolamento
Gli Stati membri mantengono o istituiscono meccanismi efficaci che consentono a tutte le autorità coinvolte nelle attività di controllo dell’osservanza del regolamento nel loro territorio, comprese le autorità competenti e le autorità coinvolte nelle ispezioni, di cooperare e coordinarsi a livello nazionale per quanto riguarda lo sviluppo e l’attuazione delle politiche e attività volte a contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, anche per quanto concerne l’istituzione e l’attuazione dei piani di ispezione.
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