Art. 67
Disposizioni generali
In vigore dal 11 apr 2024
Disposizioni generali
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 515/97, la Commissione esercita i poteri che le sono conferiti dagli articoli da 67 a 71 al fine di sostenere e integrare le attività degli Stati membri e di contribuire all’esecuzione uniforme del presente regolamento in tutta l’Unione.
2. La Commissione può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’, paragrafo 1, che sono di natura complessa e potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull’ambiente, e quando le azioni investigative necessarie hanno una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due paesi. La Commissione può intraprendere azioni in base a tali poteri di propria iniziativa, su richiesta delle autorità di uno o più Stati membri o in seguito a una denuncia, se sussistono sufficienti sospetti che il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale. La Commissione può inoltre trasmettere tali denunce alle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Se decide di non agire, la Commissione risponde all’autorità degli Stati membri o alle persone che hanno inviato la denuncia entro un termine ragionevole, indicando i motivi per cui ritiene che i sospetti siano insufficienti, a meno che sussistano motivi di interesse pubblico, quali la tutela della riservatezza dei procedimenti amministrativi o penali, a non farlo.
La Commissione fornisce inoltre assistenza agli Stati membri nell’organizzazione di una stretta e regolare cooperazione tra le rispettive autorità competenti a norma dell’.
3. Nell’esercizio dei suoi poteri, la Commissione tiene conto delle ispezioni e dei procedimenti penali, legali o amministrativi in corso o già effettuati per le stesse spedizioni dalle autorità di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento e non interferisce con i suddetti procedimenti. Nell’esercizio dei suoi poteri, la Commissione tiene conto di eventuali richieste di rinvio presentate da un’autorità di uno Stato membro tramite il suo personale di ruolo responsabile della cooperazione o tramite i punti di contatto di cui all’, paragrafo 2.
4. Al termine delle azioni intraprese la Commissione redige una relazione. Se conclude che il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale, la Commissione ne informa le autorità competenti del o dei paesi interessati e raccomanda che la spedizione illegale sia trattata conformemente agli . La Commissione può altresì raccomandare alle autorità pertinenti degli Stati membri di dare un seguito e, se necessario, informare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione interessati.
5. Le relazioni redatte in conformità del paragrafo 4, unitamente a tutti gli elementi di prova a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili:
a)
nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri;
b)
nei procedimenti penali dello Stato membro nei quali risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dalle autorità amministrative nazionali e sono soggette alle medesime norme di valutazione applicabili alle relazioni amministrative redatte dalle autorità amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria;
c)
nei procedimenti giudiziari dinanzi la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il presente regolamento lascia impregiudicato il potere della Corte di giustizia dell’Unione europea, degli organi giurisdizionali nazionali e delle autorità competenti di valutare liberamente il valore probatorio delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma del paragrafo 4.
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