Art. 71
Assistenza reciproca
In vigore dal 11 apr 2024
Assistenza reciproca
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento e fatti salvi gli del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 515/97, ad eccezione dell’articolo 2 bis, degli articoli da 18 bis a 18 sexies, dei titoli da IV a VII e dell’allegato, si applica mutatis mutandis alla cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione che attuano le disposizioni della presente sezione.
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