Art. 72
Formato delle comunicazioni
In vigore dal 11 apr 2024
Formato delle comunicazioni
Laddove non si applichino le disposizioni di cui all’ o gli attori esterni all’Unione non siano collegati al sistema centrale di cui all’, paragrafo 3, i soggetti interessati possono trasmettere e scambiare le informazioni e la documentazione di cui al presente regolamento per posta ordinaria, fax, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da invio postale o, se concordato tra i soggetti interessati, per posta elettronica senza firma digitale. In caso di posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale.
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