Art. 86 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 86

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 11 apr 2024
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Esso si applica a decorrere dal 21 maggio 2026. 3.   Tuttavia, con riguardo alle disposizioni seguenti si applicano le date di applicazione seguenti: a) l’, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020; b) l’, paragrafo 2, lettera i), l’, paragrafo 10, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 6, l’, paragrafo 15, l’, paragrafi 2 e 5, l’, paragrafi 3 e 6, l’, gli articoli da 41 a 43, l’, l’, paragrafo 7, l’, paragrafo 7, l’, e gli articoli da 79 a 82 e l’, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024; c) l’, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026; d) gli , paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026. e) l’ si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Storico versioni

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