Art. 64

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753

In vigore dal 18 ott 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753 Il regolamento (UE) 2019/1753 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini del presente regolamento, il termine “indicazioni geografiche” comprende le denominazioni di origine ai sensi dell’Atto di Ginevra, incluse le denominazioni di origine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, così come le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Per quanto riguarda le denominazioni di origine relative ai prodotti artigianali e industriali che sono oggetto di una registrazione internazionale, la protezione nell’Unione è intesa come specificato agli del regolamento (UE) 2023/2411. (*2)  Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L 2023/2411 del 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).»;" b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Ai fini del presente regolamento, per “Ufficio” si intende l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, istituito a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). (*3)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).»;" 2) l’ è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   All’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione o l’Ufficio, nella sua funzione di autorità competente ai sensi dell’ dell’Atto di Ginevra, come specificato all’, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754, presenta all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale («Ufficio internazionale») le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione e relative a prodotti originari dell’Unione a norma dell’, paragrafi 1 e 2, dell’Atto di Ginevra. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione oppure, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all’Ufficio di iscrivere nel registro internazionale le indicazioni geografiche originarie del territorio di uno Stato membro e registrate e protette ai sensi del diritto dell’Unione. Tali richieste sono formulate: a) sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’, punto xvii), del medesimo Atto, oppure b) di propria iniziativa.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Per quanto riguarda le richieste di registrazione nel registro internazionale di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio, nella sua funzione di autorità competente ai sensi dell’ dell’Atto di Ginevra, come specificato all’, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754, procede sulla base della decisione relativa alla concessione della protezione conformemente agli articoli da 21 a 37 del regolamento (UE) 2023/2411.» ; 3) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio richiede all’Ufficio internazionale di cancellare dal registro internazionale la registrazione di un’indicazione geografica originaria di uno Stato membro in una qualsiasi delle circostanze di cui al paragrafo 1.» ; 4) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione oppure, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio pubblica le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale a norma dell’, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra relative ad un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale e per la quale la parte contraente di origine, quale definita all’, punto xv), dell’Atto di Ginevra, non è uno Stato membro.» ; 5) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione oppure, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio valuta le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale a norma dell’, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra relative a un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale per la quale la parte contraente di origine, quale definita all’, punto xv), dell’Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, al fine di stabilire se contiene gli elementi obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune dell’accordo di Lisbona e dell’Atto di Ginevra (“regolamento di esecuzione comune”) e le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.» ; 6) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell’, le autorità competenti di uno Stato membro o di un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine quale definita all’, punto xv), dell’Atto di Ginevra, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita nell’Unione o in un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, possono presentare un’opposizione alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all’Ufficio. L’opposizione è in una delle lingue ufficiali dell’Unione.» ; b) al paragrafo 2, la lettera e) è soppressa; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I motivi di opposizione di cui al paragrafo 2 sono valutati dalla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, dall’Ufficio, in relazione al territorio dell’Unione o a parte di esso.» ; 7) l’ è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Se dalla valutazione effettuata a norma dell’, emerge che le condizioni previste da tale articolo sono soddisfatte e se non sono pervenute opposizioni, od opposizioni ammissibili, la Commissione respinge, se del caso, mediante un atto di esecuzione, le opposizioni inammissibili e decide di concedere la protezione dell’indicazione geografica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio respinge le opposizioni inammissibili e decide di concedere la protezione dell’indicazione geografica. 2.   Se dalla valutazione effettuata a norma dell’ emerge che le condizioni previste da tale articolo non sono soddisfatte o se sia pervenuta un’opposizione ammissibile ai sensi dell’, paragrafo 2, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se concedere o meno la protezione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, la decisione in merito alla concessione della protezione è adottata dall’Ufficio oppure, nei casi di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411, dalla Commissione. ‘Qualora la decisione in merito alla concessione della protezione sia adottata dalla Commissione, quest’ultima provvede in tal senso mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.» ; b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Conformemente all’, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio notifica all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in questione sul territorio dell’Unione entro dodici mesi dalla ricezione della notifica della registrazione internazionale a norma dell’, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra. 5.   La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, revocare, in tutto o in parte, mediante un atto di esecuzione, un rifiuto precedentemente notificato all’Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Qualora l’Ufficio abbia notificato all’Ufficio internazionale un rifiuto relativo alla protezione del le indicazioni geografiche, l’Ufficio può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, revocare, in tutto o in parte, tale rifiuto. La Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio notifica senza indugio tale revoca all’Ufficio internazionale.» ; 8) all’, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, il primo comma si applica mutatis mutandis alle decisioni dell’Ufficio.»; 9) l’ è sostituito dal seguente: « Invalidazione degli effetti nell’Unione di un’indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale 1.   La Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, invalidare, in tutto o in parte, gli effetti della protezione nell’Unione di un’indicazione geografica in una o più delle circostanze seguenti: a) l’indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine; b) l’indicazione geografica non è più iscritta nel registro internazionale; c) non vi è più conformità con i contenuti obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune o con le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento soltanto dopo che alle persone fisiche o giuridiche di cui all’, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra o ai beneficiari quali definiti all’, punto xvii), del medesimo atto è stata data la possibilità di far valere i propri diritti. 3.   Se l’invalidazione non può più essere impugnata, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio notifica senza indugio all’Ufficio internazionale l’invalidazione degli effetti sul territorio dell’Unione della registrazione internazionale dell’indicazione geografica a norma del paragrafo 1, lettera a) o c).» ; 10) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per una denominazione di origine originaria di uno Stato membro che è parte dell’accordo di Lisbona, di un prodotto che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 ma non è ancora protetto a norma di tale regolamento, lo Stato membro in questione, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra o di un beneficiario quale definito all’, punto xvii), dell’Atto di Ginevra, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere: a) la registrazione di tale denominazione di origine a norma del regolamento (UE) 2023/2411; o b) la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione dal registro internazionale. Lo Stato membro in questione notifica all’Ufficio la sua scelta di cui al primo comma del presente paragrafo e presenta la corrispondente richiesta entro il 2 dicembre 2026. La procedura di registrazione prevista dall’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 si applica mutatis mutandis. Nel caso di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, lo Stato membro in questione chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine nell’ambito dell’Atto di Ginevra, se lo ha ratificato o se vi ha aderito conformemente all’autorizzazione di cui all’ della decisione (UE) 2019/1754, entro dodici mesi dalla data di registrazione dell’indicazione geografica a norma del regolamento (UE) 2023/2411. Lo Stato membro in questione, in coordinamento con l’Ufficio, verifica presso l’Ufficio internazionale se vi siano eventuali modifiche da apportare in conformità della norma 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra. L’Ufficio autorizza lo Stato membro ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all’Ufficio internazionale. In caso di rifiuto della registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411, una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la richiesta di registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra non è stata presentata in conformità del terzo comma del presente paragrafo, lo Stato membro in questione chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine dal registro internazionale.» ; 11) all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «e) per i prodotti artigianali e industriali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411, dal comitato per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali istituito dall’ di tale regolamento.»
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