Art. 63
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001
In vigore dal 18 ott 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001
Il regolamento (UE) 2017/1001 è così modificato:
1)
all’articolo 151, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
«b bis)
l’amministrazione e la promozione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, in particolare le funzioni assegnate ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e la promozione del sistema di protezione di tali indicazioni geografiche;
(*1) Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L 2023/2411 del 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).»;"
2)
all’articolo 153, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«n)
adotta il regolamento interno del comitato consultivo di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/2411»;
3)
all’articolo 170, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro su base volontaria al fine di raggiungere una composizione amichevole, di comune accordo, delle controversie basate sul presente regolamento, sul regolamento (CE) n. 6/2002 o sul regolamento (UE) 2023/2411.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2411:oj#art-63