Art. 63

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001

In vigore dal 18 ott 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001 Il regolamento (UE) 2017/1001 è così modificato: 1) all’articolo 151, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «b bis) l’amministrazione e la promozione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, in particolare le funzioni assegnate ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e la promozione del sistema di protezione di tali indicazioni geografiche; (*1)  Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L 2023/2411 del 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).»;" 2) all’articolo 153, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «n) adotta il regolamento interno del comitato consultivo di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/2411»; 3) all’articolo 170, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro su base volontaria al fine di raggiungere una composizione amichevole, di comune accordo, delle controversie basate sul presente regolamento, sul regolamento (CE) n. 6/2002 o sul regolamento (UE) 2023/2411.»
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