Art. 61
Sanzioni
In vigore dal 18 ott 2023
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 1 dicembre 2025 e provvedono a dare immediata notifica di ogni successiva modifica.
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