Art. 59

Accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti

In vigore dal 18 ott 2023
Accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti 1.   Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’, in funzione delle loro attività, rispettano le norme seguenti e sono accreditati conformemente ad esse: a) norma europea EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi», norma europea EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni» e norma europea EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura», comprese eventuali revisioni o versioni modificate di tali norme; o b) altre norme idonee, riconosciute a livello internazionale. 2.   L’accreditamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è eseguito da un organismo di accreditamento, riconosciuto in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, che sia membro della Cooperazione europea per l’accreditamento, oppure, nel caso di organismi di certificazione dei prodotti di un paese terzo, da un organismo di accreditamento riconosciuto al di fuori dell’Unione che sia membro del Forum internazionale per l’accreditamento (IAF) o della Conferenza internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova (ILAC).
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