Art. 57

Obblighi delle autorità competenti deleganti

In vigore dal 18 ott 2023
Obblighi delle autorità competenti deleganti 1.   Le autorità competenti che abbiano delegato le funzioni afferenti ai controlli a organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche, a norma dell’, revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio qualora: a) sia comprovato che l’organismo di certificazione dei prodotti o la persona fisica non svolge correttamente le funzioni afferenti ai controlli delegate; b) l’organismo di certificazione dei prodotti o la persona fisica non prenda provvedimenti adeguati e tempestivi per porre rimedio alle carenze individuate; o c) l’indipendenza o l’imparzialità dell’organismo di certificazione dei prodotti o della persona fisica sia stata compromessa. 2.   Le autorità competenti deleganti possono anche revocare la delega per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1. 3.   Le autorità competenti deleganti possono organizzare audit o ispezioni degli organismi di certificazione dei prodotti o delle persone fisiche in qualsiasi momento, se necessario.
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