Art. 58
Informazioni pubbliche su autorità competenti, organismi di certificazione dei prodotti e persone fisiche
In vigore dal 18 ott 2023
Informazioni pubbliche su autorità competenti, organismi di certificazione dei prodotti e persone fisiche
1. Gli Stati membri pubblicano i nomi e i recapiti delle autorità competenti, designate conformemente all’, paragrafo 1, e degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche di cui all’, paragrafo 5, lettera b), e all’, paragrafo 1, lettera b), e aggiornano tali informazioni in caso di modifiche.
2. In relazione ai paesi terzi, l’Ufficio pubblica, ove disponibili, i nomi e i recapiti delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’ e aggiorna tali informazioni in caso di modifiche.
3. L’Ufficio realizza un portale digitale su cui può pubblicare i nomi e i recapiti delle autorità competenti nonché degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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