Art. 51

Verifica della conformità al disciplinare di produzione basata sull’autodichiarazione

In vigore dal 18 ott 2023
Verifica della conformità al disciplinare di produzione basata sull’autodichiarazione 1.   Per un prodotto designato da un’indicazione geografica e originario dell’Unione, la verifica della conformità al disciplinare di produzione corrispondente è effettuata mediante un’autodichiarazione. L’autodichiarazione è effettuata utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I e contiene le informazioni richieste indicate in tale allegato. 2.   Prima dell’immissione del prodotto sul mercato, i produttori presentano un’autodichiarazione all’autorità competente di cui all’, paragrafo 1. Una volta che il prodotto è sul mercato, i produttori ripresentano una autodichiarazione ogni tre anni, al fine di dimostrare la costante conformità del prodotto al disciplinare di produzione. In caso di modifiche del disciplinare di produzione che incidano sul prodotto interessato, l’autodichiarazione è aggiornata senza indugio. 3.   L’autorità competente controlla almeno che le informazioni fornite nell’autodichiarazione siano complete e coerenti. Se ritiene che le informazioni fornite nell’autodichiarazione siano complete e coerenti e non ha altre riserve in merito alla conformità, l’autorità competente rilascia un certificato di autorizzazione all’uso dell’indicazione geografica per il prodotto in questione o rinnova il certificato esistente. In caso di evidenti errori o incongruenze nell’autodichiarazione, il produttore ha la possibilità di completarla o correggerla. 4.   La verifica basata sull’autodichiarazione non impedisce ai produttori di far verificare a organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche la conformità del prodotto al disciplinare di produzione. 5.   Al fine di verificare la conformità del prodotto oggetto di un’autodichiarazione, i controlli, che possono avere luogo prima e dopo l’immissione del prodotto sul mercato, sono effettuati, sulla base di un’analisi dei rischi e, se disponibili, delle notifiche dei produttori interessati dei prodotti designati dall’indicazione geografica, dai soggetti seguenti: a) l’autorità competente; o b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche cui siano state delegate funzioni afferenti ai controlli a norma dell’. 6.   In caso di non conformità, l’autorità competente adotta tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare il presente regolamento modificando, se del caso, le informazioni e i requisiti relativi al modulo standard di cui all’allegato I.
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Verifica della conformità al disciplinare di produzione basata sull’autodichiarazione (Art. 51 Regolamento (UE) 2023/2411) — Testo vigente | Portale Normativo