Art. 49
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 ott 2023
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo riguarda i controlli relativi alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 includono:
a)
la verifica che un prodotto designato da un’indicazione geografica sia conforme al disciplinare di produzione corrispondente;
b)
il monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato, anche nel commercio elettronico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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