Art. 56
Obblighi degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche
In vigore dal 18 ott 2023
Obblighi degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche
Gli organismi di certificazione dei prodotti o le persone fisiche cui siano state delegate le funzioni afferenti ai controlli a norma dell’:
a)
comunicano l’esito dei controlli e delle attività correlate alle autorità competenti deleganti, periodicamente e ogni volta che queste ultime ne facciano richiesta;
b)
informano immediatamente le autorità competenti deleganti ogni volta che l’esito dei controlli rivela una non conformità o indica una probabile non conformità, se non diversamente disposto in base ad accordi specifici tra le autorità competenti deleganti e l’organismo di certificazione dei prodotti o la persona fisica in questione; e
c)
cooperano con le autorità competenti deleganti, forniscono loro assistenza e consentono loro di accedere ai propri locali e alla documentazione relativa alle funzioni afferenti ai controlli che sono state loro delegate.
Storico versioni
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