Art. 56 · Obblighi degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche

Art. 56

Obblighi degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche

In vigore dal 18 ott 2023
Obblighi degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche Gli organismi di certificazione dei prodotti o le persone fisiche cui siano state delegate le funzioni afferenti ai controlli a norma dell’: a) comunicano l’esito dei controlli e delle attività correlate alle autorità competenti deleganti, periodicamente e ogni volta che queste ultime ne facciano richiesta; b) informano immediatamente le autorità competenti deleganti ogni volta che l’esito dei controlli rivela una non conformità o indica una probabile non conformità, se non diversamente disposto in base ad accordi specifici tra le autorità competenti deleganti e l’organismo di certificazione dei prodotti o la persona fisica in questione; e c) cooperano con le autorità competenti deleganti, forniscono loro assistenza e consentono loro di accedere ai propri locali e alla documentazione relativa alle funzioni afferenti ai controlli che sono state loro delegate.
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