Art. 54

Monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato

In vigore dal 18 ott 2023
Monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato 1.   Le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, monitorano l’uso delle indicazioni geografiche sul mercato, indipendentemente dal fatto che i prodotti in questione siano in deposito o transito, siano in distribuzione oppure siano offerti in vendita all’ingrosso o al dettaglio, anche nel commercio elettronico. 2.   Ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, effettuano controlli, sulla base di un’analisi dei rischi e, se disponibili, delle notifiche dei produttori interessati dei prodotti designati da un’indicazione geografica. Laddove necessario, dette autorità adottano misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso dei nomi in relazione a prodotti o servizi, realizzati, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio, che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli .
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Monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato (Art. 54 Regolamento (UE) 2023/2411) — Testo vigente | Portale Normativo