Art. 40

Protezione delle indicazioni geografiche

In vigore dal 18 ott 2023
Protezione delle indicazioni geografiche 1.   Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell’Unione sono protette da: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione o qualora l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l’indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere, «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un’espressione simile; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l’utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l’evocazione di un’indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove, agli occhi del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, si crei un legame sufficientemente diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall’indicazione geografica registrata. 3.   La protezione delle indicazioni geografiche si applica altresì a qualsiasi uso di un nome di dominio in violazione del paragrafo 1. 4.   La protezione delle indicazioni geografiche si applica anche: a) alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione senza essere immesse in libera pratica in tale territorio; e b) alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico. 5.   L’associazione di produttori o qualsiasi produttore autorizzato a utilizzare l’indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare a terzi di introdurre merci nell’Unione, nella normale prassi commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali merci, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e sono in violazione del paragrafo 1. 6.   Un’indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento non diventa un termine generico all’interno dell’Unione. 7.   Se un’indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine generico, l’utilizzo di tale termine non costituisce un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
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