Art. 38

Estratti del registro dell’Unione

In vigore dal 18 ott 2023
Estratti del registro dell’Unione 1.   L’Ufficio fa in modo che chiunque possa scaricare facilmente, in un formato leggibile meccanicamente e gratuitamente, un estratto ufficiale del registro dell’Unione contenente prova della registrazione dell’indicazione geografica, nonché altri dati pertinenti, compresa la data della domanda o altra data pertinente per rivendicare la priorità. L’estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino il formato e la presentazione online degli estratti del registro dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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