Art. 37

Registro dell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

In vigore dal 18 ott 2023
Registro dell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali 1.   Un registro elettronico dell’Unione è istituito e mantenuto dall’Ufficio ai fini della gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. È facilmente accessibile al pubblico e in un formato leggibile meccanicamente. 2.   Dalla decorrenza dell’efficacia di una decisione di registrazione di un’indicazione geografica conformemente all’ o 30, l’Ufficio iscrive nel registro dell’Unione le informazioni seguenti: a) il nome registrato come indicazione geografica protetta («indicazione geografica protetta»); b) il tipo di prodotto per il quale l’indicazione geografica è stata registrata; c) il nominativo del richiedente in nome del quale è stata registrata l’indicazione geografica; d) il riferimento alla decisione di registrazione dell’indicazione geografica; e) il paese o i paesi di origine del prodotto per il quale l’indicazione geografica è stata registrata. 3.   Le indicazioni geografiche di paesi terzi che sono protette nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro dell’Unione, se la Commissione decide in tal senso. In questo caso, la Commissione adotta un atto di esecuzione, a seguito del quale le indicazioni geografiche sono iscritte dall’Ufficio nel registro dell’Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Un’indicazione geografica è iscritta nel registro dell’Unione nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non utilizza i caratteri latini, l’indicazione geografica è trascritta in caratteri latini ed entrambe le versioni dell’indicazione geografica sono iscritte nel registro dell’Unione e hanno parità di status. 5.   L’Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un’indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell’indicazione geografica e, in caso di rigetto della domanda o di cancellazione della registrazione, per i dieci anni successivi al rigetto o alla cancellazione. 6.   I costi operativi del registro dell’Unione sono coperti dal bilancio operativo dell’Ufficio. 7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano l’architettura informatica e la presentazione del registro dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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