Art. 29

Decisione dell’Ufficio in merito alla domanda

In vigore dal 18 ott 2023
Decisione dell’Ufficio in merito alla domanda 1.   Se, sulla base delle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti indicati in tale articolo, l’Ufficio respinge la domanda. 2.   Se, sulla base delle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’, ritiene che siano soddisfatti i requisiti del presente regolamento e che non sia pervenuta alcuna opposizione ammissibile, l’Ufficio registra l’indicazione geografica. 3.   Se all’Ufficio è pervenuta un’opposizione ammissibile ed è stato raggiunto un accordo a seguito delle consultazioni di cui all’, paragrafo 4, l’Ufficio, dopo aver controllato che l’accordo è conforme al diritto dell’Unione, registra l’indicazione geografica. Se necessario, in caso di modifiche non sostanziali delle informazioni pubblicate a norma dell’, paragrafo 7, l’Ufficio aggiorna tali informazioni. 4.   Se all’Ufficio è pervenuta un’opposizione ammissibile, ma non è stato raggiunto alcun accordo a seguito delle consultazioni di cui all’, paragrafo 4, l’Ufficio verifica che l’opposizione sia fondata. L’Ufficio valuta i motivi di opposizione in relazione al territorio dell’Unione. In base a tale valutazione, l’Ufficio respinge l’opposizione e registra il nome come indicazione geografica, oppure respinge la domanda. 5.   Le decisioni dell’Ufficio a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo specificano, se del caso, eventuali condizioni applicabili alla registrazione e, in caso di modifiche non sostanziali, l’Ufficio ripubblica, a titolo informativo, le informazioni pubblicate a norma dell’, paragrafo 7. 6.   Le decisioni adottate dall’Ufficio sono pubblicate nel registro dell’Unione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Un riferimento alla decisione pubblicata nel registro dell’Unione è pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell’Unione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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