Art. 23

Esame della domanda e pubblicazione ai fini dell’opposizione

In vigore dal 18 ott 2023
Esame della domanda e pubblicazione ai fini dell’opposizione 1.   Una domanda presentata a norma dell’ è esaminata dall’Ufficio, nell’ambito della divisione preposta alle indicazioni geografiche. L’Ufficio verifica che: a) non vi siano errori manifesti; b) le informazioni fornite a norma dell’, paragrafi 1, 2 o 3, a seconda dei casi, siano complete; e c) il documento unico sia preciso, di natura tecnica e conforme all’. 2.   L’esame effettuato a norma del paragrafo 1 del presente articolo tiene conto dell’esito della fase nazionale della procedura di registrazione nello Stato membro interessato, salvo in caso di applicazione dell’. 3.   L’esame di cui al paragrafo 1 è effettuato entro sei mesi dalla ricezione della domanda. Qualora il periodo di esame superi o sia probabilmente destinato a superare i sei mesi, l’Ufficio informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo. 4.   L’Ufficio può richiedere informazioni supplementari all’autorità competente dello Stato membro interessato. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un richiedente di un paese terzo o dall’autorità competente di un paese terzo, tale richiedente o autorità competente sono tenuti a fornire informazioni supplementari, qualora l’Ufficio ne faccia richiesta. 5.   Qualora ‘la divisione preposta alle indicazioni geografiche consulti il comitato consultivo’, il richiedente ne è informato e il periodo di cui al paragrafo 3 è sospeso. 6.   Qualora constati, sulla base dell’esame effettuato a norma del paragrafo 1, che la domanda è incompleta o inesatta, l’Ufficio invia le proprie osservazioni all’autorità competente dello Stato membro o, in caso di domanda proveniente da un paese terzo, al richiedente o all’autorità competente che ha presentato la domanda all’Ufficio, e li invita a completare o a rettificare la domanda entro due mesi. L’Ufficio informa il richiedente che la domanda sarà respinta se questa non viene completata o rettificata entro il termine. Se l’autorità competente dello Stato membro interessato o, in caso di domanda proveniente da un paese terzo, il richiedente o l’autorità competente in questione non completa o non rettifica la domanda entro il termine, la domanda è respinta a norma dell’, paragrafo 1. 7.   Qualora ritenga soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento sulla base dell’esame effettuato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l’Ufficio pubblica nel registro dell’Unione, a fini di opposizione, il documento unico e il riferimento al disciplinare di produzione pubblicato per via elettronica a norma dell’, paragrafo 2. Il documento unico è pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2411:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo