Art. 24
Contestazioni della decisione adottata nel quadro della fase nazionale
In vigore dal 18 ott 2023
Contestazioni della decisione adottata nel quadro della fase nazionale
1. L’autorità competente di uno Stato membro informa l’Ufficio senza indebito ritardo in merito a eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali avverso la decisione dell’autorità competente che potrebbero influire sulla registrazione di un’indicazione geografica.
2. L’Ufficio è esentato dall’obbligo di rispettare il termine per completare l’esame stabilito all’, paragrafo 3, e informa il richiedente dei motivi del ritardo qualora l’autorità competente di uno Stato membro:
a)
informi l’Ufficio che la decisione di cui all’, paragrafo 1, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente esecutiva ma non definitiva; oppure
b)
chieda all’Ufficio di sospendere l’esame in quanto sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali per contestare la validità della domanda.
3. Quando la decisione amministrativa o giudiziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), diventa definitiva, l’autorità competente dello Stato membro ne informa l’Ufficio.
4. L’esenzione di cui al paragrafo 2 ha effetto finché l’autorità competente dello Stato membro non comunica all’Ufficio che il motivo della sospensione non sussiste più.
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